Completo

Gara #1

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura n. 40 autobus interurbani nuovi di fabbrica, per servizio pubblico di linea, alimentati a gasolio Euro VI con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, suddiviso in quattro lotti.

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Informazioni appalto

01/04/2025
Aperta
Forniture
€ 11.500.000,00
VINELLA GIUSEPPE FRANCESCO

Categorie merceologiche

341211 - Autobus pubblici

Lotti

Non aggiudicato
1
B64033F936
J40B21000000008
Qualità prezzo
N 15 autobus di lunghezza compresa tra 7,50 e 8,99 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
N 15 autobus di lunghezza compresa tra 7,50 e 8,99 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
€ 2.666.666,67
€ 0,00
€ 0,00
Non aggiudicato
2
B640340A09
J40B21000000008
Qualità prezzo
N 5 autobus lunghezza compresa tra 9,00 e 10,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
N 5 autobus lunghezza compresa tra 9,00 e 10,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI

€ 1.138.888,89
€ 0,00
€ 0,00
Aggiudicazione definitiva
3
B640341ADC
J40B21000000008
Qualità prezzo
N 11 autobus di lunghezza compresa tra 10,50 e 11,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
N 11 autobus di lunghezza compresa tra 10,50 e 11,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
€ 3.177.777,78
€ 0,00
€ 0,00
Aggiudicazione definitiva
4
B640342BAF
J40B21000000008
Qualità prezzo
N 9 autobus lunghezza compresa tra 11,50 e 12,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
N 9 autobus lunghezza compresa tra 11,50 e 12,49 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI
€ 2.600.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Commissione valutatrice

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30/04/2025 10:27
164.44 kB
Cognome Nome Ruolo
Ferrara Giulio Leonardo Presidente
Rocco Domenico Commissario
Chiruzzi Leonardo Commissario

Scadenze

18/04/2025 12:00
24/04/2025 12:00
28/04/2025 10:00

Allegati

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30/04/2025 09:19
24.23 kB
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30/04/2025 09:19
27.40 kB
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30/04/2025 09:19
27.40 kB
avviso-nomina-componenti-commisione.pdf
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19/05/2025 17:09
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Avviso Appalto Aggiudicato
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08/07/2025 12:03
16.35 kB
Avviso Appalto Aggiudicato
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08/07/2025 12:03
16.35 kB

Chiarimenti

08/04/2025 08:56
Quesito #2
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA N. 40 AUTOBUS INTERURBANI NUOVI DI FABBRICA, PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, ALIMENTATI A GASOLIO EURO VI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI

Lotto 1 - n° 15 autobus di lunghezza compresa tra 7,50 e 8,99 metri, classe II, alimentazione esclusivamente a gasolio Euro VI;

CAPITOLATO PER N. 15 AUTOBUS INTERURBANI PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 7,50 E 8,99 M.
Art 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO si legge:
Il presente capitolato è relativo alla fornitura di autobus interurbani per servizio pubblico di linea, di lunghezza compresa tra 7,50 e 8,99 mt.
Si chiede di confermare la possibilità di offrire un veicolo avente lunghezza pari a 7.420 mm


Art.3.1.6 CAMBIO si legge:
Il cambio dovrà essere di tipo automatico dotato di retarder, preferibilmente di marca ZF o equivalente.
Si chiede di confermare la possibilità di offrire un veicolo avente cambio robotizzato con freno elettromagnetico TELMA.

09/04/2025 15:06
Risposta
Le lunghezze dei mezzi e la quota di finanziamento riconosciuta sono dettate dalla DGR 124/25 di riferimento della procedura, quindi non è possibile ammettere lunghezze diverse da quelle indicate.


Si ritiene il cambio automatico dotato di retarder più adeguato al tipo di missione a cui sono destinati i mezzi, per cui non è ammesso il cambio robotizzato

15/04/2025 18:45
Quesito #4
1. L’art. 9, secondo capoverso del disciplinare di gara, recita: “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.” Si chiede di confermare che il capoverso suindicato è frutto di mero errore materiale e che tale indicazione non trova applicazione nell’appalto in oggetto.

2. L’art. 13.1 del disciplinare, nel dettagliare la composizione dell’offerta, specifica che la medesima deve essere così composta: “L’“OFFERTA” è composta da: A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare; C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare”. A riguardo, si chiede di indicare se deve essere presentata una busta amministrativa distinta per ciascun lotto cui si intende partecipare. In particolare, si chiede di specificare se sia necessaria una compilazione del DGUE distinta per ogni lotto e una domanda di partecipazione distinta per ogni lotto.

3. L’art. 12 del disciplinare prevede il PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC, pagamento da effettuarsi nelle modalità e negli importi indicati nella tabella di cui alla pag. 25 del medesimo disciplinare. Tale tabella indica l’importo di 220 euro per ogni lotto di gara. Tuttavia, al momento del pagamento nel portale ANAC, l’importo indicato risulta essere pari a 165 euro. A riguardo si chiede di confermare che l’importo del contributo sia effettivamente quello risultante dalla procedura di pagamento ANAC (ovvero € 165,00) e non quello indicato nel disciplinare.


17/04/2025 08:09
Risposta
1. Si conferma che il capoverso è un refuso e si chiede di non tenerne conto;

2. Si conferma la necessità di compilare una DGUE e una domanda di partecipazione distinta per ogni lotto;

3 L'importo del contributo è sicuramente quello richiesto da ANAC. Si procederà a pubblicare avviso.

17/04/2025 20:16
Quesito #5
L’allegato 3 - Scheda relativa ai costi energetici ambientali di esercizio - alla pagina 2, riporta quanto segue: “L'offerente deve produrre una dichiarazione di un ente terzo certificato attestante i livelli di emissioni di NOx, NMHC e particolato (riferiti al test WHTC, con fattore di deterioramento DF), nonché i consumi energetici riferiti al tipo di ciclo SORT 3 o assimilabili rispondente al profilo di missione dei veicoli offerti”. A tal proposito si chiede di confermare che la certificazione ottenuta dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Ufficio Prova Autoveicoli (con riferimento alla Direzione Territoriale Competente) sia la certificazione di un Ente terzo.


18/04/2025 09:46
Risposta
Può essere considerata ammissibile, ai fini del rispetto di quanto richiesto, la certificazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Prova Autoveicoli, afferente alla Direzione Territoriale Competente, in quanto trattasi di ente terzo istituzionalmente preposto allo svolgimento di prove tecniche e certificazioni su veicoli, secondo la normativa vigente.

17/04/2025 20:18
Quesito #6
L’allegato 3 - Scheda relativa ai costi energetici ambientali di esercizio - alla pagina 2, alla pagina 2, nell’esplicitare che la formula suindicata indicata consente la determinazione del costo complessivo di esercizio espresso in euro connesso al consumo energetico e i costi relativi alle emissioni di CO2, fa espresso riferimento al D. Lgs. 24/2011. Tale Decreto è stato abrogato dal successivo D.lgs. 8 novembre 2021, n. 187 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
A riguardo, si chiede di confermare che il riferimento al D.lgs. 24/2011 sia frutto di mero errore materiale e che il riferimento debba intendersi alle indicazioni del successivo D.lgs. 187/2021.


18/04/2025 09:47
Risposta
Il riferimento al D.Lgs. 24/2011 risulta superato, in quanto tale decreto è stato abrogato dal successivo D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 187, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1161. Tale abrogazione è da intendersi come aggiornamento normativo e non modifica dei principi alla base della valutazione.

Infatti, l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 187/2021 prevede espressamente che: “Ai fini di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono tener conto, negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti nell’intero arco di tutta la loro vita.”

Pertanto, pur essendoci stato un aggiornamento del riferimento normativo, non si ravvisa alcuna modifica sostanziale nelle modalità di calcolo e nell’attribuzione del punteggio relativo ai costi energetici ambientali di esercizio, che restano pertanto invariate.

18/04/2025 09:27
Quesito #7
L’istanza di partecipazione prevede, tra gli impegni da assumersi dall’operatore economico, quello a “sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto”. Tale Dichiarazione di conformità non è allegata ai documenti di gara. A riguardo si chiede di confermare che trattasi del modello di cui all'Allegato I, del DM 06.06.2012, e che sarà successivamente allegata al contratto definitivo stipulando con l’aggiudicatario.


18/04/2025 13:31
Risposta
La dichiarazione cui si fa riferimento è effettivamente quella contenuta nell’Allegato I del D.M. 6 giugno 2012. La stessa sarà allegata al contratto definitivo che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario, non essendo prevista la sua presentazione nella fase di gara.

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